FAQ - Domande frequenti

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Leggi la Delibera crediti obbligo formativo per il triennio 2020-2022: La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019, ha approvato la delibera inerente i crediti formativi per il triennio 2020-2022. In riferimento a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_crediti_formativi_18_12_2019.pdf

Perché in Italia il titolo di “Master” può essere rilasciato esclusivamente dalle Università, quindi la parola Master avrebbe un valore puramente dialettico e non sostanziale. Esistono Master privati che promuovono corsi post-laurea o post-diploma. In tali casi, il termine fa riferimento non al titolo rilasciato, ma al corso stesso.

Il Dry Needling è un “atto medico”. Ecco il parere del Consiglio superiore di Sanità che esclude i fisioterapisti dalla pratica per evitare rischi per la salute

Per il Consiglio Superiore della Sanità (13/06/2017) la pratica, che prevede l'utilizzo sui muscoli di un ago da agopuntura per combattere contratture e dolori muscolari, è per sua natura invasiva, necessita di competenze anatomiche e fisiopatologiche e sfocia “comunque in un atto medico, al quale il fisioterapista non è abilitato mancando di quella formazione specialistica, relativa all’utilizzo di strumenti invasivi da inserire in distretti muscolari connessi a vasi sanguigni e nervi”.

Perché il Sistema Ecm rilascia al massimo 50 Crediti Ecm per singolo corso, se vengono indicati più Crediti si tratta in effetti di due o piu corsi sommati tra loro e pubblicizzati come un unico corso.

RISPOSTA SI: AVVISO AGENAS: 14/02/2018 - Informazioni sul recupero dei crediti relativi all’obbligo formativo del triennio 2014-2016

Si comunica che la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 gennaio 2018, ha confermato la possibilità per tutti i professionisti sanitari di effettuare le operazioni di spostamento dei crediti acquisiti nel 2017 a recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, purché i crediti siano stati conseguiti entro il 31 dicembre 2017. È possibile effettuare l’operazione autonomamente all’interno dell’area riservata ai singoli professionisti nel portale del Co.Ge.A.P.S..
A tal proposito si ricorda che, come riportato nel comunicato del "22/12/2016 - Completamento dell’obbligo formativo del triennio 2014-2016", i professionisti sanitari possono completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016, nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell' obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.

«Gentile provider,
vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre u.s. è stato pubblicato, al fine di garantirne la massima diffusione e conoscenza a tutti i soggetti interessati, l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente "La formazione continua nel settore salute" (Rep. Atti n. 14/CSR), sancito il 2 febbraio 2017. Al riguardo, tra le novità del citato Accordo Stato-Regioni, si segnala, su indicazione del Comitato di garanzia per l'indipendenza della formazione continua da interessi commerciali in sanità, che l'art. 74, comma 2, stabilisce che "Il provider non può organizzare eventi formativi presso sedi, anche estere, rese disponibili da aziende aventi interessi commerciali in ambito sanitario", introducendo esplicitamente una nuova disciplina relativa alla sede dell'evento, la cui violazione può essere oggetto di procedimento sanzionatorio ai sensi dei seguenti artt. 85-95. Si invita, quindi, codesto provider ad attenersi alla nuova disciplina. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della Salute.

Cordiali saluti.
Segreteria della Commissione nazionale per la formazione continua».

«Questa opportunità segue la stessa filosofia che indicavo prima: quella di un rapporto non costrittivo tra la CNFC ed i Professionisti. Intanto il parametro da prendere in considerazione è il debito formativo individuale (che non è necessariamente di 150 crediti ECM) e di questo è recuperabile fino al limite del 50%. Pertanto solo a chi non ha completato il percorso viene offerta questa possibilità, chi invece ha svolto meno del 50% della formazione che avrebbe dovuto non potrà sanare la propria posizione. Ovviamente i crediti ECM conseguiti nel 2017 e portati per competenza nel triennio precedente (previa richiesta del professionista al Co.Ge.A.P.S.) non potranno valere per il triennio in corso e quindi vanno considerati eventualmente aggiuntivi rispetto al debito formativo del triennio 2017-2019».

Si informano i Provider che non sarà più possibile inserire eventi definitivi con la modalità di rilevazione della presenza SCHEDE DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO (VERIFICA FINALE) FIRMATE DAI PARTECIPANTI. Si invitano i provider ad effettuare la rilevazione delle presenze secondo i criteri previsti dal regolamento ECM nei requisiti di Erogazione e Valutazione, predisponendo documentazione e modulistica in maniera efficace, affinché possa fornire facilmente gli strumenti oggettivi per verificare in maniera tempestiva la rilevazione delle presenze. Se si sceglie l’uso del "registro" per la rilevazione delle presenze, ad esempio, è necessario che lo stesso metta a disposizione del discente uno spazio per inserire il nominativo, l’orario di ingresso e di uscita e la firma. Se si sceglie l’uso del sistema elettronico a badges è altresì necessario che la rilevazione sia registrata correttamente nel sistema informatico e che i dati di rilevazione della presenza siano facilmente fruibili

Alleghiamo la norma diffusa dal Ministero della Salute. (clicca qui)

Come sentenziato dal tar lazio in data 2/12/2004 i terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva sono da considerarsi equipollenti ai nuovi diplomi universitari per fisioterapisti come le qualifiche indicate dal ministero della sanità con decreto nel 27/7/2000 g.u.n.190 del 16/8/2000.

É il nome che abbiamo dato al corso in relazione all’azione del particolare tipo di bendaggio, essendoci altre organizzazioni essenzialmente interessate alla vendita del cerotto che probabilmente hanno registrato il nome del materiale usato e di alcune tecniche, abbiamo voluto utilizzare nel nome del corso la finalità e il meccanismo d’azione di questa particolare metodica di bendaggio per poterne chiedere l’accreditamento al Ministero della Salute, che è arrivato con 40 crediti ECM.

Purtroppo in Liguria, nonostante una attiva programmazione, abbiamo avuto sempre risposte molto blande. Probabilmente altre aziende o organizzazioni sono più radicate sul territorio ligure, abbiamo quindi ritenuto spostare la nostra attenzione su nuove aree anche se vicine alla Liguria come ad esempio Viareggio!

Ai fini dell’attribuzione dei crediti Ecm gli eventi danno un massimo di 50 crediti anche se durano 100 ore, pertanto per ottenere 90 crediti il suo collega si è iscritto, probabilmente senza saperlo, ad un corso costituito in realtà da più corsi. (Fonte Ministero della Salute)

La quota individuale di partecipazione all'evento deve essere stabilita dagli organizzatori al momento dell'inserimento dell'evento nel form del Ministero. Qualsiasi modifica a questo o altro campo, già registrato nel sistema, non è ammessa. Coloro che dovessero riscontrare anomalie o difformità rispetto a quanto pubblicato nel sito (Prezzi maggiorati ecc.) , come quella gentilmente segnalata, sono invitati a comunicarlo alla Segreteria ECM tramite posta ordinaria. La Segreteria si farà carico di presentare la documentazione alla CNFC e adottare i relativi provvedimenti a carico dell'organizzatore.

Gli atenei promuovono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, aperti a chi abbia conseguito la laurea o la laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i Master universitari di primo e di secondo livello. La denominazione di Master universitario si applica esclusivamente ai corsi organizzati da Atenei previo regolamento specifico adottato e deliberato dal Senato Accademico e ai sensi delle disposizioni che seguono. (I Master universitari di primo livello sono aperti ai possessori di: - laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99; - diploma universitario di durata almeno triennale, o diploma di laurea conseguiti secondo gli ordinamenti previgenti, o diplomi di cui alla legge 341/90; - titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio del corso ai soli fini dell’iscrizione al corso. 2. I Master universitari di secondo livello sono aperti ai possessori di: laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99; - diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti; - titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio del corso ai soli fini dell’iscrizione al corso) Ai fini dell’attestazione finale che viene rilasciata dall’Università organizzatrice questo dà diritto a CFU.

Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M. É esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) Piano di interventi contro l’AIDS di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

Quando l’organizzatore richiede l’accreditamento di un evento formativo destinato a più professioni, di fatto richiede più accreditamenti per ciascuna delle professioni coinvolte. Le valutazioni di questi eventi formativi sono attribuite automaticamente ad esperti che sono competenti per la professione e per la disciplina indicata dall’organizzatore. Nel caso in esame, le professioni sono due e gli esperti impegnati nella valutazione dell’evento chiamati a pronunciarsi sulla effettiva bontà del contenuto culturale e scientifico dell’evento stesso, sono tre per i medici di medicina generale e tre per i farmacisti. Gli esperti, relativamente alla professione di riferimento, valutano quanto e se è coerente: l’obiettivo formativo, il percorso didattico, i docenti che insegnano in relazione all’argomento trattato e la sua ricaduta sulla specifica professione. Chi può stabilire quanto e se l’evento proposto è adatto o improprio per i medici o per i farmacisti? É possibile che quello che vale per una professione possa non avere lo stesso valore culturale scientifico per un’altra professione. Ciò provoca valutazioni diverse di uno stesso evento. Ecco che i crediti formativi attribuiti per i medici sono diversi dai crediti formativi attribuiti ai farmacisti. In generale lo stesso evento formativo destinato a più di una professione può avere per le varie professioni coinvolte crediti uguali o diversi, anche se di pochi crediti.

I crediti per il primo quinquennio sono stati fissati in complessivi 120 crediti, con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 30 per il quinto anno (10-20-30-30-30) con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l'anno. Il numero dei crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le categorie.Alla luce di tale premessa, la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente secondo il programma quinquennale così definito:

I crediti per il primo quinquennio sono stati fissati in complessivi 120 crediti, con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 30 per il quinto anno (10-20-30-30-30) con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l'anno. Il numero dei crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le categorie.Alla luce di tale premessa, la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente secondo il programma quinquennale così definito: 2002 : 10 crediti (con un minimo di 5 ed un massimo di 20) 2003 : 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40) 2004 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60) 2005 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60) 2006 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60) 2007 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60) 2008: 50 crediti (con un minimo di 25 ed un massimo di 100) 2009: 50 crediti (con un minimo di 25 ed un massimo di 100) 2010: 50 crediti (con un minimo di 25 ed un massimo di 100) Inoltre In data 1 agosto 2007 è stato siglato l'accordo Stato–Regioni concernente il "Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina".Nell'accordo è riportato, tra l'altro, che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione: In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall'anno 2004 fino all'anno 2007, indipendentemente dal numero totale di crediti acquisiti. Quindi, chi avesse acquisito meno di 60 crediti negli anni 2004-2007 potrà ridurre il suo debito formativo solo della quota di crediti acquisiti e documentati (da 1 a 60).(19 novembre 2007)

Non è sufficiente la dichiarazione del Console Generale Italiano o dell'Ambasciatore d'Italia del paese di provenienza, ma deve fare una domanda specifica al Ministero della Salute Italiano, all'Ufficio Risorse Umane (Tel.06-59942384), che tramite una Commissione preposta valuterà il suo percorso di Studi e emetterà se tutto è corretto un Provvedimento scritto che conterrà i suoi dati anagrafici, i riferimenti della scuola o dell'Istituzione che ha prodotto il titolo e la qualifica Italiana corrispondente; a questo punto la pratica sarà chiusa.

...Ciò premesso, si ritiene opportuno ribadire che il programma ECM è obbligatorio per tutti i professionisti della salute; gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502 prevedono, in generale, l’obbligo formativo per tutti gli operatori sanitari. La Formazione continua è, infatti, un requisito essenziale per il corretto esercizio professionale, ossia per il mantenimento nel tempo dell’abilitazione all’esercizio professionale di ciascun operatore sanitario; in quanto tale, deve essere necessariamente obbligatoria per tutti i professionisti e richiedere regole e garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale. Regole e garanzie che sempre di più saranno comuni a tutti i Paesi dell’Unione europea. La verifica periodica dell’abilitazione professionale, ossia la verifica del mantenimento di adeguati livelli di conoscenze professionali e del miglioramento delle competenze proprie del profilo di appartenenza, è possibile attraverso vari strumenti. L’ECM è, allo stato, l’unico strumento preordinato all’aggiornamento professionale ed alla formazione permanente per tutti i professionisti della salute che consente la verifica periodica del mantenimento dell’abilitazione professionale. Ovviamente saranno necessarie ulteriori specifiche disposizioni legislative in materia. Si rileva comunque che il d.d.l. governativo sulle professioni sanitarie non mediche (A.C. 3236) già prevede al riguardo che “l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria non medica è sottoposta a verifica periodica con modalità identiche a quelle previste per la professione medica” In tale prospettiva il Piano Sanitario 2003/2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l’obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti della salute. Il Piano sanitario, facendo riferimento al Programma ECM, fra i dieci progetti proposti per il cambiamento, prevede, infatti, quello di “realizzare una formazione permanente di alto livello in medicina e sanità” e, al riguardo, afferma che “elemento caratterizzante del programma è la sua estensione a tutte le professioni sanitarie”. Inoltre l’Accordo fra il Ministro della salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2001, ha fatto proprie le determinazioni assunte dalla Commissione nazionale per la formazione continua sulla obbligatorietà del Programma ECM per tutti i professionisti della salute; i successivi accordi non hanno modificato tale impostazione. In conclusione, il Programma ECM deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti.

Poichè non sono presenti online, pertanto per queste informazioni deve inoltrare una mail a info@studiogest.net con la specifica richiesta, indicando la sede e il corso che le interessa, le sarà inviata la specifica o le specifiche circolari; oppure telefonare a Studiogest al numero verde gratuito 800.416321.

No, i provider con accreditamento regionale possono svolgere corsi esclusivamente nella propria regione, gli allievi possono invece provenire da tutta Italia.

Sì, se Lei ha frequentato un Congresso o un evento con accreditamento regionale ad esempio in Veneto, i crediti sono riconosciuti in tutta Italia.

La Commissione nazionale per la formazione continua ha ritenuto che l’obbligo di conseguire i crediti formativi nel programma ECM riguardi esclusivamente il massofisioterapista che abbia svolto il corso di studio ai sensi della legge n. 403/1971 e il cui titolo di studio risulti conforme ai principi del decreto legislativo n. 502/1992 e della legge n. 42/1999 nella quale sono riconosciuti equipollenti ai nuovi percorsi formativi universitari di base, i titoli conseguiti precedentemente alla legge. Pertanto, il massofisioterapista, in applicazione del D.M. che stabilisce l’equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base (D.M. 27 luglio 2000 pubblicato nella G.U. n. 190 del 16.08.2000) può utilmente acquisire crediti formativi partecipando ai corsi ECM destinati ai fisioterapisti. (16 gennaio 2006)

Sì dal 2011 è possibile

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza degli operatori sanitari interessati effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo residenziale, mentre, ai sensi dell’art.1, comma 4, del D.M. 27/12 /2001 la presenza effettiva degli operatori sanitari interessati al progetto formativo aziendale è del 90%. Nei particolari casi di assenza brevissima sarà cura dell’Organizzatore valutarne la giustificazione e l’incidenza dell’assenza sull’apprendimento finale essendo unico responsabile dell’evento residenziale o del progetto formativo aziendale

Un provider non può assolutamente chiedere contemporaneamente l'accreditamento nazionale e regionale considerato che l'acceditamento nazionale comprende ed assume quello regionale (cfr Accordo Stato-Regioni 5 novembre 2009)

Non è assolutamente possibile, in quanto l'accreditamento nazionale comprende ed assume quello regionale (cfr pag. 1 allegato A dell'Accordo Stato-regioni del 5 novembre 2009

Lo abbiamo appreso dalla lettera scritta dall'AIFI Nazionale al Ministro della Salute e ci sembra una presa in giro, sopratutto per quanti fanno enormi sacrifici per entrare nel corso di Laurea e per mantenersi per tre anni all'Università e per lo studio profuso, comunque lo abbiamo letto anche noi sul sito indicato www.laureafisioterapia.it, speriamo non sia l'ennesima scorciatoia beffa ma solo una trovata pubblicitaria.

Sì, la CNFRC, in occasione della riunione del 17 Ottobre 2011, ha stabilito che, con decorrenza dal 1 novembre 2011, i convegni, congressi, simposi e conferenze con numero dei partecipanti superiore a 200, inseriti dai Provider accreditati provvisoriamente o che hanno validato la richiesta di accreditamento senza che siano intervenuti motivi ostativi alla richiesta stessa, possono essere accreditati con gli stessi parametri previsti per gli eventi delle stesse tipologie con numero dei partecipanti inferiore ai 200 a condizione che il Provider si impegni a prevedere la prova di apprendimento e il test di valutazione finale di gradimento e a trasmetterne i risultati alla Commissione analogamente alle altre tipologie di eventi.

Assolutamente no, le nuove norme per la partecipazione a “CONVEGNI CONGRESSI SIMPOSI E CONFERENZE con oltre 200 partecipanti Accreditati, determina l’acquisizione di 0,20 crediti Ecm per ora fino ad un massimo di 5 crediti (anche se la durata del convegno/congresso è superiore a 3 giorni, 1 settimana).

É stato riconfermato l’obbligo per gli operatori della sanità di acquisire n.150 crediti per il triennio 2011-2013. La manovra finanziaria dello scorso Agosto ha introdotto una novità relativa alle sanzioni per coloro che non effettuano il loro aggiornamento professionale, in particolare l’articolo 3 comma 5B del Decreto legge 13 Agosto 2011 n. 138 stabilisce quanto segue: “previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”.

Da oggi 11/11/23 nella documentazione interna di AGENAS è possibile ufficialmente inserire la qualifica di "MASSOFISIOTERAPISTA ISCRITTO ALL’ELENCO SPECIALE DI CUI ALL’ART. 5 DEL D.M. 9 AGOSTO 2019 ISCRITTO NELL'ELENCO SPECIALE AD ESAURIMENTO EX ART. 5 D.M. 09.08.2019;" quindi anche noi Provider avremo la possibilità di inserire tale qualifica nei nuovi progetti (2024) e nei Report finali.